
RATING E VERIFICHE ESG ACCREDITATE: STRUMENTI DI QUALIFICAZIONE E CRITERI PREMIANTI PER LE IMPRESE
Le attestazioni ESG rilasciate da organismi accreditati consentono alle imprese di dimostrare, attraverso evidenze verificabili, il proprio livello di esposizione ai rischi ambientali, sociali e di governance. Questi strumenti assumono particolare rilevanza nelle procedure di gara che applicano i Criteri Ambientali Minimi.
Le certificazioni, le validazioni e le verifiche accreditate stanno assumendo un ruolo crescente nei processi di qualificazione degli operatori economici, sia nei rapporti con i committenti privati e con la filiera, sia nella partecipazione agli appalti pubblici.
Per comprendere correttamente il percorso occorre distinguere tra lo schema o programma di valutazione della conformità, che definisce requisiti e regole; l’organismo di valutazione della conformità, che svolge l’attività e rilascia il certificato o la dichiarazione; e Accredia, Ente unico nazionale di accreditamento, che valuta la competenza, l’indipendenza e l’imparzialità dell’organismo per lo specifico schema e campo di attività.
Il percorso di valutazione della conformità può avere oggetti diversi: può riguardare l’organizzazione dell’impresa, attraverso la certificazione di un sistema di gestione; uno specifico prodotto, servizio o processo; oppure le competenze di una persona. A titolo esemplificativo, un’impresa può certificare il proprio sistema di gestione ambientale secondo la UNI EN ISO 14001, un prodotto da costruzione rispetto a uno specifico schema o requisito, oppure una figura professionale rispetto a una norma di competenza.
IL QUADRO EUROPEO E LE RICHIESTE LUNGO LA FILIERA
La crescente domanda di informazioni ESG si inserisce nel quadro europeo in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità, Tassonomia e dovere di diligenza. La Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD), come successivamente modificata, e gli European Sustainability Reporting Standards richiedono alle imprese soggette alla disciplina di rappresentare in modo strutturato impatti, rischi e opportunità ambientali, sociali e di governance.
La Direttiva (UE) 2024/1760 (CSDDD) disciplina, invece, il dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, con particolare attenzione agli impatti negativi sui diritti umani e sull’ambiente nelle catene di attività.
Anche quando tali obblighi non si applicano direttamente alle piccole e medie imprese, le richieste informative possono trasferirsi lungo la catena del valore attraverso clienti, imprese capofila, enti finanziatori e committenti. Disporre di dati ESG organizzati e sottoposti a valutazione indipendente può facilitare la qualificazione negli albi fornitori, la risposta ai questionari dei committenti, la partecipazione alle gare, i rapporti con banche e assicurazioni e il monitoraggio dei rischi aziendali.
CERTIFICAZIONI SPECIALISTICHE E VALUTAZIONE INTEGRATA ESG
La qualificazione ESG non coincide con un’unica certificazione. Nell’area Environmental rientrano, ad esempio, i sistemi di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, la registrazione EMAS, i sistemi di gestione dell’energia UNI CEI EN ISO 50001 e le verifiche delle emissioni di gas a effetto serra.
Nell’area Social assumono rilievo i sistemi di gestione della salute e sicurezza UNI EN ISO 45001, la responsabilità sociale, la parità di genere e la tutela dei lavoratori. Nell’area Governance rientrano, tra gli altri, i sistemi anticorruzione UNI ISO 37001, i modelli organizzativi, la compliance e la gestione integrata dei rischi.
A tali strumenti si affiancano programmi che restituiscono una valutazione complessiva dell’esposizione dell’organizzazione ai rischi ESG.
IL VALORE DELLE ATTESTAZIONI ESG NEI CAM
L’articolo 57, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. prevede l’applicazione delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali dei CAM pertinenti all’oggetto dell’affidamento; i decreti CAM individuano inoltre criteri premianti utilizzabili nelle procedure basate sul miglior rapporto qualità-prezzo.
Nei CAM Edilizia adottati con DM 24 novembre 2025, in vigore dal 2 febbraio 2026, i criteri premianti 2.6.4 per i servizi di progettazione e 3.2.5 per i lavori valorizzano gli operatori economici in possesso di un’attestazione relativa all’esposizione ai rischi ambientali, sociali, di governance, di sicurezza e di business ethics, rilasciata da un organismo accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17029 nell’ambito di un programma idoneo al rilascio di un parere, di un punteggio o di una loro combinazione.
I CAM Infrastrutture stradali (DM 5 agosto 2024, come modificato dal DM 11 settembre 2025, criterio premiante 2.5.3) e i CAM EPC (DM 12 agosto 2024, criteri premianti 2.3.7 per il servizio elettrico e 3.3.7 per il servizio termico) richiedono, in termini sostanzialmente analoghi, un’attestazione sulla valutazione dei rischi non finanziari o ESG rilasciata da un organismo di verifica e validazione accreditato secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17029. La premialità opera solo quando il criterio è recepito nella documentazione di gara e l’attestazione soddisfa i mezzi di prova previsti dal CAM e dalla lex specialis.
PROGRAMMI ACCREDITATI PER LA VALUTAZIONE ESG
Tra i programmi di valutazione ESG presenti nel sistema di accreditamento Accredia si segnalano, a titolo esemplificativo, Get It Fair – ESG Rating & Reporting Assurance ed Ecomate ESG Rating.
Get It Fair è un programma di due diligence finalizzato alla validazione dell’asserzione etica “GIF Responsible Organization”. La valutazione considera, in prospettiva, il livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi ESG o non finanziari e opera nel quadro della UNI CEI EN ISO/IEC 17029, della UNI ISO/TS 17033 e della UNI/PdR 102.
Ecomate ESG Rating valuta le performance e l’esposizione dell’organizzazione ai rischi ambientali, sociali e di governance, effettivi o potenziali, e conduce al rilascio di un’asserzione corredata da rating ESG. Il programma è stato approvato ai fini dell’accreditamento nel 2025 ed è verificabile da organismi accreditati secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17029, in conformità alla UNI ISO/TS 17033, alla UNI/PdR 102 e al relativo programma proprietario. I due programmi adottano modalità di valutazione e restituzione degli esiti differenti, che possono rispondere a esigenze organizzative diverse.
Get It Fair prevede una valutazione orientata al riconoscimento di un livello premiante di maturità ESG, subordinato al superamento di soglie minime, e può pertanto risultare particolarmente coerente con organizzazioni che abbiano già avviato sistemi di gestione e percorsi di qualificazione.
Ecomate attesta invece, attraverso un rating, il livello ESG rilevato senza subordinare il rilascio dell’attestazione al raggiungimento di una soglia minima, consentendo anche alle organizzazioni che si trovano in una fase iniziale di formalizzare il proprio posizionamento e di impostare un percorso progressivo di miglioramento.
Le due soluzioni non sono quindi pienamente sovrapponibili e la scelta va rapportata al grado di maturità dell’organizzazione, agli obiettivi perseguiti, ai tempi disponibili e all’impegno economico e organizzativo richiesto. La durata e i costi effettivi dipendono tuttavia dal perimetro della verifica, dalle dimensioni e dalla complessità dell’organizzazione, dalla qualità delle evidenze già disponibili e dalle condizioni applicate dall’organismo incaricato.
Per le imprese che dispongono già di un patrimonio consolidato di certificazioni, procedure ed evidenze, un percorso basato sul conseguimento di soglie prestazionali può valorizzare più direttamente il livello raggiunto.
Per le organizzazioni che si trovano in una fase iniziale di strutturazione dei propri processi ESG, un rating rappresentativo della situazione esistente può costituire un primo strumento di qualificazione, anche in vista di successivi sviluppi.
INDICAZIONI OPERATIVE PER LE IMPRESE
Prima di avviare un percorso di certificazione o rating è sempre opportuno definire gli obiettivi aziendali e i mercati di riferimento, verificare la frequenza dei criteri premianti ESG delle gare di interesse, controllare l’accreditamento dell’organismo per lo specifico programma e valutare campo di applicazione, modalità di aggiornamento e documentazione necessaria.
La scelta del programma deve quindi tenere conto non soltanto della spendibilità dell’attestazione, ma anche della maturità ESG dell’impresa, delle evidenze già disponibili, dell’investimento economico e organizzativo che si intende sostenere e della rapidità con cui è necessario completare il percorso.
Un’impresa può scegliere di valorizzare un sistema di gestione già strutturato e orientarsi verso il raggiungimento di livelli prestazionali definiti, oppure avviare un percorso più graduale, utile a rappresentare il livello raggiunto e a programmare il miglioramento nel tempo.
La valutazione ESG va pertanto considerata non come mero adempimento, ma come strumento di qualificazione, gestione dei rischi e sviluppo progressivo dell’organizzazione.

È questione di settimane e la nuova Direttive UE sulla “Corporate Sustainability Due Diligence” entrerà in vigore, producendo effetti che si estenderanno anche al nostro settore. La Direttiva UE in materia, infatti, è da lungo oggetto della procedura legislativa unionale: già il 23 febbraio 2022 era stata presentata una proposta di Direttiva del Parlamento e del Consiglio sulla base della quale è stato raggiunto, il 14 dicembre 2023, un accordo tra i negoziatori del Consiglio e quelli del Parlamento europeo. Stando alla citata proposta, la futura Direttiva sulla “Corporate Sustainability Due Diligence” dovrebbe applicarsi alle società dell’Unione Europea che abbiano avuto, in media, più di 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 150 milioni di euro nell’ultimo esercizio di bilancio, nonché a quelle che abbiano avuto, in media, più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale di oltre 40 milioni nell’ultimo esercizio di bilancio qualora almeno il 50% di tale fatturato netto sia stato prodotto , fra i vari settori individuati ad alto impatto, anche nell’estrazione di risorse minerarie, compresi i prodotti da cava, e nel commercio all’ingrosso dei materiali da costruzione. Ai sensi della proposta di Direttiva, a tali società verrà imposta una serie di obblighi di diligenza rispetto agli impatti negativi sui diritti umani e agli impatti ambientali negativi, siano essi effettivi o potenziali, che incombono alle società nell’ambito delle loro attività, delle attività delle loro filiazioni e delle attività nella catena di valore svolte da soggetti con cui le stesse intrattengono un rapporto d’affari consolidato. In particolare, la proposta di Direttiva prevede che le società obbligate integrino il dovere di diligenza nelle loro politiche aziendali e predispongano una politica del dovere di diligenza, adottino misure adeguate per individuare gli impatti negativi sui diritti umani e gli impatti ambientali negativi, effettivi o potenziali, causati dalle attività proprie, nonché da quelle compiute nell’ambito della propria filiera. Inoltre, in forza della Direttiva, le società dovranno dotarsi di una strategia aziendale e un modello di business compatibili con la transizione a un’economia sostenibile e la limitazione del riscalamento globale secondo l’accordo di Parigi. A livello comunitario, le spinte verso modelli imprenditoriali sostenibili sono particolarmente pregnanti, vero è che la stessa Direttiva introduce un severo impianto sanzionatorio (sanzioni pecuniarie fino al 5% del fatturato netto globale delle società inadempienti); inoltre, nella proposta di Direttiva, si sottolinea la necessità di introdurre disposizioni adeguate negli Stati membri affinché possa determinarsi una responsabilità civile in capo alle società obbligate per i danni causati da impatti negativi sui diritti umani e/o sull’ambiente che, a fronte di un mancato rispetto degli obblighi di diligenza, non sono stati prevenuti, impediti o attenuati. Va sottolineato che, nell’accordo del 14 dicembre 2023 sembra che Parlamento europeo e Consiglio vogliano anche includere il rispetto degli obblighi di diligenza tra i criteri di valutazione per l’assegnazione di appalti pubblici.
Pertanto, se non direttamente (in considerazione dei limiti dimensionali delle società coinvolte nonché delle attività che rivestono profili cd. ad alto rischio), senz’altro indirettamente, la direttiva CSDD produrrà effetti anche sul settore edile, nei confronti delle aziende che operano nella filiera interessata dall’applicazione degli obblighi di due diligence. In questo scenario, «giocare d’anticipo» può fare la differenza: per conseguire un vantaggio competitivo rispetto ai partner della propria filiera, valorizzando sin da subito i benefici reputazionali che derivano da un’attività d’impresa fortemente improntata alla sostenibilità.
Uno strumento particolarmente efficace, in questo senso, è rappresentato dal progetto Cantiere Impatto Sostenibile. Risulta evidente come sia già in atto un cambio di passo verso modelli organizzativi d’impresa sostenibili, per rispondere alla transizione tecnologica, economica, ambientale e sociale a livello nazionale ed internazionale. È chiaro che, il nostro settore è interessato in prima persona a far parte di questo cambiamento, rispondendo a queste nuove istanze con le proprie competenze e la propria professionalità e sapendo cogliere in questo processo di cambiamento, ormai avviato, una nuova opportunità di lavoro e di crescita nel mercato. La qualificazione delle imprese è imprescindibile per rispondere all’evoluzione del mercato, specialmente nel settore pubblico: servono nuove competenze gestionali e tecnologiche e specializzazioni in grado di favorire l’integrazione dei processi e la comprensione di temi innovativi come quelli legati alla sostenibilità. È proprio per queste ragioni che, come Associazione, abbiamo adottato un Codice di Condotta volontario: Cantiere Impatto Sostenibile, per valorizzare il processo di evoluzione delle nostre imprese in tema di sostenibilità. Il manifesto rappresenta l'adesione concreta ai valori di sostenibilità dei soggetti apicali dell'impresa, che fanno scelte organizzativo-gestionali volte a ridurre gli impatti ESG dell'attività aziendale e ad implementare una strategia orientata alla sostenibilità, secondo una logica di filiera. La nostra intenzione, dunque, è di accompagnare le imprese, attraverso gli obiettivi declinati dal Codice Cantiere Impatto Sostenibile verso una qualificazione delle imprese stesse, che non sarà certamente una nuova certificazione ma una vera chiamata diretta alla responsabilità delle azioni per la sostenibilità, che potrà essere valorizzata e promossa anche con i grandi player del settore privato e pubblico.
Sara Acerbi – Assimpredil Ance

Nell'imminente arrivo di un codice dei contratti, mal impostato ed incompleto, se non fosse altro per la difficoltà di recepire le oltre 100 indicazioni parlamentari ricevute solo qualche settimana fa, a valle dell'unica vera occasione di ascolto offerta dal Parlamento agli operatori economici, il settore della progettazione si trova impegnato, fra gli altri, con gli interventi previsti dalla «missione »6 che ha l'obiettivo di rafforzare l'assistenza sanitaria territoriale e migliorare la sicurezza sismica degli ospedali. Qualche breve riflessione può quindi essere fatta sulla scorta del concreto operare nei settori che vedono più impegnate le nostre società, così da offrire agli operatori del settore, pubblici e privati, elementi reali e non puramente teorici sulla base dei quali effettuare o aggiustare le scelte normative fatte fin ad oggi.
Ad esempio stiamo redigendo i progetti di fattibilità tecnico economica (Pfte) per le case di comunità, gli ospedali di comunità e le centrali operative territoriali (M6C1) e le progettazioni definitive per gli ospedali sicuri e sostenibili (M6C2); progetti che dovranno essere consegnati nelle prossime settimane! Nel caso degli interventi per il rafforzamento dell'assistenza territoriale rileviamo stime di costo per costruzioni ex novo di 1.350 €/mq, largamente incompatibile con i valori di mercato attuale. Nel caso degli interventi per ospedali sicuri e sostenibili rileviamo da un lato la difficoltà ad utilizzare risorse disponibili per migliorare anche la prestazione in termini di sostenibilità e dall'altro impossibilità a definire/concordare le modalità di intervento ottimali in grado di permettere davvero l'esecuzione degli interventi minimizzando l'impatto sull'attività assistenziale di cura.
In sintesi: programmazione insufficiente anche sotto il profilo della stima dei costi, sostanziale indifferenza verso alcuni milestone del Piano (sostenibilità ambientale ed energetica), estrema rigidità delle scelte fatte. Tutte criticità, più volte avanzate, che non sembrano trovare risposta.Complessivamente sembra quasi che gli organismi dai quali occorre passare per dare inizio ad una opera (in ordine, governo, ministeri, stazioni appaltanti, enti autorizzativi, e non solo), abbiano come l'obiettivo prioritario il passare la palla a quello sottostante della catena, senza domandarsi se poi l'opera potrà davvero essere realizzata, così da per non restare con il cerino in mano.
Eppure, il governo sa bene che i parametri di costo base non sono adeguati, tanto che sta trattando con la Ue, con giusta determinazione, la loro revisione: forse sarebbe meglio mettere in cantiere qualche opera in meno, se i denari non possono essere aumentati, che bloccarle tutte per l'esaurimento delle risorse. Peraltro, non di rado, nell'attuazione di diversi interventi, si è chiesto ai progettisti di produrre Pfte da porre a base di gara di appalti integrati, nella loro versione "arricchita" di cui alle linee guida Mims/Consiglio Superiore con una conoscenza di base dell'intervento incompleta (senza accurate indagini e rilievi, rinviate in alcuni casi alla successiva fase esecutiva del progetto) e senza concedere il tempo necessario alla redazione dei progetti.
La fretta, come si sa, non aiuta a fare le cose bene e in questo periodo nessuno si sta ponendo in una posizione di ascolto del mercato, impegnato a raccogliere la sfida lanciata per il tramite delle stazioni appaltanti dal PNRR.: si operano scelte automatiche, poco meditate in relazione alla natura degli interventi ed allo stato delle conoscenze acquisite prima della gara. Ma poi, dove sarebbe il vantaggio per l'efficacia della spesa pubblica di questa corsa all'appalto integrato, come se l'impresa aggiudicataria, che pur dovrà redigerli e farseli approvare prima di iniziare i lavori, non abbia anch'essa necessità di spendere del tempo per questa mansione? Non sarebbe meglio lasciare ai progettisti il tempo per redigere i progetti e, subito dopo, avendo già individuato le imprese, far partire l'esecuzione?
Questa scelta, che da sempre riteniamo la strada maestra, è assolutamente necessaria nel particolare contesto in cui si stiamo muovendo in quanto:
a) permette di approfondire il grado di conoscenza;
b) riduce i tempi della progettazione esecutiva in quanto è redatta dallo stesso soggetto che ha redatto la fase precedente;
c) permette di dedicare la necessaria attenzione alla modalità di esecuzione degli interventi gestendo la complessità di operare su strutture in funzione come gli ospedali;
d) permetterebbe di instaurare anche un dialogo proficuo con l'appaltatore che si troverà ad operare gli interventi.Il dubbio che qualcuno abbia ben riflettuto sugli effetti di queste scelte è più che fondato. Il suggerimento non richiesto vuole solo costituire un elemento di riflessioni per tutti i Rup e le stazioni appaltanti con le quali ci troviamo ogni giorno a vivere questa importante sfida del nostro Paese.

Case green, via libera dal Parlamento UE. La posizione approvata dall’organo legislativo conferma la volontà delle istituzioni europee di accelerare la riduzione del consumo energetico e delle emissioni di gas serra del settore edilizio europeo. L’ok è arrivato nonostante lo scetticismo espresso da alcuni governi europei, tra cui quello italiano, nei confronti della stretta sui requisiti di prestazione energetica per gli immobili dell’UE.
Il testo della normativa, che dovrà però essere negoziato con i governi dell’UE per concordare la forma definitiva, prevede che a partire dal 2028 tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero, e al contempo gli immobili di recente costruzione dovranno dotarsi di energia solare entro la fine dello stesso anno. Per quanto riguarda tutti gli edifici residenziali, questi dovranno raggiungere almeno la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033; mentre per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi è anticipato al 2027 e al 2030.
L’obiettivo della proposta di revisione della direttiva, secondo quanto dichiarato dal Parlamento UE, è una sostanziale riduzione delle emissioni di gas a effetto serra e del consumo energetico nel settore entro il 2030, al fine di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Ristrutturare un più ampio numero di edifici inefficienti sotto il profilo energetico e migliorare la condivisione delle informazioni sul rendimento energetico sono altri obiettivi della proposta.
La posizione negoziale del Parlamento è stata approvata martedì con 343 voti favorevoli, 216 contrari e 78 astensioni.
“L’impennata dei prezzi dell’energia ha riportato l’attenzione sull’efficienza energetica e sulle misure di risparmio energetico. Migliorare le prestazioni degli edifici europei abbasserà le bollette e la nostra dipendenza dalle importazioni di energia.” ha dichiarato il relatore Ciarán Cuffe (Verdi/ALE, IE), “Vogliamo che la direttiva riduca la povertà energetica e le emissioni, e garantisca migliori ambienti interni per la salute delle persone. Si tratta di una strategia di crescita per l’Europa, che creerà centinaia di migliaia di posti di lavoro locali e di buona qualità nell’edilizia, nelle ristrutturazioni e nelle energie rinnovabili, migliorando il benessere di milioni di persone che vivono in Europa.”
Cosa prevede la normativa delle case green
Per i deputati del Parlamento europeo, tutti i nuovi edifici dovranno essere a emissioni zero a partire dal 2028. Per i nuovi edifici occupati, gestiti o di proprietà delle autorità pubbliche la scadenza è fissata al 2026. Tutti i nuovi edifici per cui sarà tecnicamente ed economicamente possibile dovranno inoltre dotarsi di tecnologie solari entro il 2028, mentre per gli edifici residenziali sottoposti a ristrutturazioni importanti la data limite è il 2032.
Sempre secondo la posizione del PE, gli edifici residenziali dovranno raggiungere, come minimo, la classe di prestazione energetica E entro il 2030, e D entro il 2033. Per gli edifici non residenziali e quelli pubblici il raggiungimento delle stesse classi dovrà avvenire rispettivamente entro il 2027 (E) e il 2030 (D).
Per prendere in considerazione le differenti situazioni di partenza in cui si trovano i parchi immobiliari nazionali, nella classificazione di efficienza energetica, che va dalla lettera A alla G, la classe G dovrà corrispondere al 15% degli edifici con le prestazioni energetiche peggiori in ogni Stato membro.
Gli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche, che comprendono per esempio lavori di isolamento o il rinnovo dell’impianto di riscaldamento, dovranno essere effettuati al momento dell’ingresso di un nuovo inquilino, oppure al momento della vendita o della ristrutturazione dell’edificio.
I Paesi UE stabiliranno le misure necessarie per raggiungere questi obiettivi nei rispettivi piani nazionali di ristrutturazione.
Le misure di sostegno contro la povertà energetica
Secondo quanto stabilito dai deputati i piani nazionali di ristrutturazione dovranno prevedere regimi di sostegno per facilitare l’accesso alle sovvenzioni e ai finanziamenti. Gli Stati membri dovranno allestire dunque punti di informazione e programmi di ristrutturazione “neutri” dal punto di vista dei costi. I regimi finanziari dovranno prevedere un premio cospicuo per le cosiddette ristrutturazioni profonde, in particolare nel caso degli edifici con le prestazioni peggiori, e sovvenzioni e sussidi mirati destinati alle famiglie vulnerabili.
Le deroghe alla normativa delle case green
La nuova normativa non si applica ai monumenti, e i Paesi UE avranno la facoltà di escludere anche edifici protetti in virtù del loro particolare valore architettonico o storico, edifici tecnici, quelli utilizzati temporaneamente, chiese e luoghi di culto. Gli Stati membri potranno inoltre estendere le esenzioni anche a edifici dell’edilizia sociale pubblica in cui le ristrutturazioni comporterebbero aumenti degli affitti non compensati da maggiori risparmi sulle bollette energetiche.
Agli Stati membri sarà consentito, per una percentuale limitata di edifici, di adeguare i nuovi obiettivi in funzione della fattibilità economica e tecnica delle ristrutturazioni e della disponibilità di manodopera qualificata.
A cosa è dovuta la stretta delle istituzioni europee
Secondo la Commissione europea, gli edifici dell’UE sono responsabili del 40% del consumo energetico e del 36% delle emissioni di gas a effetto serra. Il 15 dicembre 2021 la Commissione ha approvato una proposta legislativa di revisione della direttiva sulla prestazione energetica nell’edilizia, che fa parte del pacchetto “Pronti per il 55%”. Con la nuova normativa europea sul clima del luglio 2021 entrambi gli obiettivi per il 2030 e il 2050 sono diventati vincolanti a livello europeo.
La posizione del governo italiano sulle case green
Il governo italiano ha espresso forti perplessità su questa revisione della direttiva UE riguardante la prestazione energetica nell’edilizia e la Camera dei deputati ha presentato, circa una settimana fa, una mozione in cui ha dichiarato la propria opposizione alla normativa e l’impegno a battersi in sede europea per scongiurarne l’entrata in vigore.

Via libera definitivo del Consiglio europeo alla direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità (Csrd). Dopo l’ok del Parlamento a metà novembre, l’approvazione del terzo componente del trilogo, avvenuta il 28 novembre, sdogana definitivamente la direttiva.
«In seguito all’approvazione della posizione del Parlamento europeo da parte del Consiglio – si legge in una nota del consiglio -, l’atto legislativo è adottato.
Dopo la firma da parte della presidente del Parlamento europeo e del presidente del Consiglio, l’atto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrerà in vigore 20 giorni dopo. Le nuove norme dovranno essere attuate dagli Stati membri 18 mesi dopo l’entrata in vigore.
«La direttiva relativa alla comunicazione societaria sulla sostenibilità – prosegue la nota – rafforza le norme in vigore in materia di comunicazione di informazioni di carattere non finanziario introdotte nella direttiva contabile dalla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario del 2014, che non sono più adeguate alla transizione dell’Ue verso un’economia sostenibile».
La direttiva, si legge, introduce obblighi di comunicazione più dettagliati.
Le nuove norme in materia di comunicazione sulla sostenibilità si applicheranno a tutte le grandi imprese e a tutte le società quotate in mercati regolamentati, a eccezione delle microimprese quotate. Queste imprese sono anche responsabili della valutazione delle informazioni applicabile alle imprese figlie.
Le norme si applicano anche alle Pmi quotate, tenendo conto delle loro specificità. Per le Pmi quotate sarà possibile una deroga (“opt-out”) durante un periodo transitorio, che le esenterà dall’applicazione della direttiva fino al 2028.
Per quanto riguarda le imprese non europee, l’obbligo di presentare una relazione sulla sostenibilità si applica a tutte le imprese che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro nella Ue e che hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nella Ue che supera determinate soglie. Queste imprese devono fornire un’informativa sui loro impatti in materia ambientale, sociale e di governance (“Esg”) come indicato nella direttiva.
Il gruppo consultivo europeo sull’informativa finanziaria (Efrag) sarà incaricato di elaborare progetti di norme europee. La Commissione europea adotterà la versione finale delle norme sotto forma di atto delegato, a seguito di consultazioni con gli Stati membri dell’Ue e con una serie di organismi europei.
Il regolamento si applicherà in quattro fasi:
nel 2025, comunicazione sull’esercizio finanziario 2024 per le imprese già soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
nel 2026, comunicazione sull’esercizio finanziario 2025 per le grandi imprese attualmente non soggette alla direttiva sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario
nel 2027, comunicazione sull’esercizio finanziario 2026 per le Pmi quotate (a eccezione delle microimprese), gli enti creditizi piccoli e non complessi e le imprese di assicurazione captive
nel 2029, comunicazione sull’esercizio finanziario 2028 per le imprese di paesi terzi che realizzano ricavi netti delle vendite e delle prestazioni superiori a 150 milioni di euro nell’Ue, se hanno almeno un’impresa figlia o una succursale nell’Ue che supera determinate soglie.
